La normativa di riferimento in Italia
è il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
Questa norma regola esclusivamente gli obblighi del datore di lavoro (e pone il limite della concentrazione media annua di gas radon in 500 bq/mc - Becquerel al metro cubo), mentre per quanto riguarda le abitazioni private esistono ad oggi delle linee guida/raccomandazioni della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) che impone il limite di 200 bq/mc per le abitazioni nuove e 300 bq/mc per le abitazioni esistenti.
Questa stessa norma disciplina in maniera inequivocabile gli obblighi per asili nido e scuole dell’obbligo e tutti i posti di lavoro interrati o seminterrati. Infatti, incrociando i vari articoli, si evince che le misurazioni vadano comunque effettuate in tutti i luoghi di lavoro dove possono esistere delle fonti (di gas radon) e questi stessi luoghi sono stati mappati dall’Arpa (vedi cartina allegata). Dunque, un datore di lavoro o un Rspp deve esserne a conoscenza.
E ancora, la normativa in oggetto fissa tempi e obblighi di misurazione indicando una soglia di attenzione che non è quella dei 500 bq/mc ma quella dei 400 bq/mc. In sostanza, a 400 bq/mc scatta l’obbligo del controllo già adesso. Se si supera i 500 bq/mc si devono mettere in campo azioni di mitigazione/bonifica.
La norma non specifica quali siano i soggetti accreditati ad effettuare le misurazioni, ma ciò non esime il datore di lavoro a porre in essere tutte le azioni idonee a valutare o approfondire il problema.
In Europa
è Euratom 2013/59 del 5 dicembre 2013, mentre il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’UE la nuova direttiva europea sulla protezione dalle radiazioni, che abbassa la soglia di attenzione a 300 bq/mc (si noti che in Friuli Venezia Giulia la concentrazione media è di 325 bq/mc secondo l’ultima rilevazione del 2006 dell’Arpa) e che prevede che gli stati membri debbano legiferare in materia entro il 6 febbraio 2018.
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